Le comunicazioni in materia di infortuni sul lavoro devono essere inviate all’INAIL e non più alla polizia di stato

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 151/2015 le denunce di infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a trenta giorni andranno inviate dal datore di lavoro in modalità telematica direttamente all’Istituto Assicuratore (INAIL). Questa è la novella introdotta al 5° comma dell’art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, per cui sarà l’INAIL, destinatario della denuncia di infortunio, ad informare successivamente, a mezzo posta elettronica certificata, l’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza. Dal novellato art. 54, che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di dare notizia dell’infortunio nel termine di due giorni, discende pertanto il venir meno dell’obbligo del datore di lavoro di investire direttamente l’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza anche nei casi di infortuni con inabilità diagnostica entro il termine di trenta giorni.