Carmagnola, istituito il registro della volontà alla cremazione

Carmagnola municipio 1Con deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 26/08/2016 è stata recepita la nuova normativa regionale in materia di cremazione ed è stato istituito il Registro della volontà alla cremazione previsto dal comma 2 ter dell’art. 2 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20, così come modificato dall’art. 51, 3° comma della legge 11 marzo 2015, nel quale saranno iscritti coloro che, residenti in questo Comune, avranno espresso la propria volontà alla cremazione e all’affidamento o dispersione delle ceneri. In questo registro, che sarà operativo dal mese di settembre del corrente anno, verranno iscritti i cittadini residenti nel Comune di Carmagnola che dispongono la cremazione della propria salma.Per l’iscrizione è necessario depositare la dichiarazione di volontà olografa, scritta di proprio pugno, utilizzano il modulo di trasmissione disponibile sul sito istituzionale del Comune www.comune.carmagnola.to.it o presso l’ufficio stato civile. Dal sito è possibile scaricare anche il fac-simile della dichiarazione di volontà.L’iscritto potrà, in qualsiasi momento, chiedere la cancellazione dal medesimo registro, utilizzando l’apposito modulo, reperibile come sopra. In caso di emigrazione in altro comune, la persona interessata dovrà rinnovare la propria iscrizione nel comune presso il quale si è trasferita, mentre la cancellazione dal registro della volontà alla cremazione di Carmagnola verrà eseguita d’ufficio all’atto della emigrazione stessa. Per completezza dell’informazione si precisa che la cremazione può, altresì, essere disposta (pertanto, senza necessità di iscrizione nel Registro) nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

  1. a) la disposizione testamentaria del defunto
  2. b) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
  3. c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
  4. d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

 

Per informazioni: Ufficio Stato Civile – tel. 0119724353