LO SAPEVI CHE…: fine della convivenza di fatto: obbligo di restituzione?

La giurisprudenza sul punto, si può dire, che ha raggiunto un orientamento piuttosto consolidato, secondo il quale, il convivente di fatto non ha diritto di ripetere le attribuzioni patrimoniali effettuate nell’ambito della convivenza, in adempimento dei doveri di natura morale e sociale che scaturiscono da una stabile relazione.

Infatti sussiste il principio secondo il quale i doveri morali e sociali scaturenti dalla formazione del rapporto di convivenza, incidono sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza. I pagamenti eseguiti da entrambi i conviventi, trovano la propria ragione di essere nella solidarietà derivante dalla convivenza.

Pertanto nessuna restituzione quando le prestazioni eseguite costituiscono adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e risultano proporzionate ed adeguate alle condizioni economiche di ciascuno.

Avv. Monica Pelissero