Chieri, la ZTL e i permessi per disabili
Un cittadino ci scrive: “Il giorno 10/03/2019 mentre ero a bordo dell’auto guidata da mia nipote (su cui era regolarmente esposto il contrassegno disabile a me intestato) abbiamo deciso di entrare nel centro di Chieri. Il giorno 08/05/2019 a mia nipote è arrivata una multa per violazione del divieto di transito in ZTL. Solo tre giorni dopo, a causa di problemi nelle linee telefoniche della Polizia Municipale, mia nipote, che nel frattempo era riuscita a visualizzare l’immagine (in cui ovviamente il contrassegno non era visibile, essendo esposto come da norma sul parabrezza anteriore), ha potuto parlare al telefono con un funzionario per ottenere chiarimenti. Secondo questa persona, di cui non conosciamo il nome, presentando fotocopia del contrassegno e una autocertificazione della mia presenza a bordo, la multa avrebbe potuto essere annullata. Quando il giorno successivo mia nipote si è presentata nella sede della Polizia con la documentazione richiesta, due funzionari si sono stupiti della dichiarazione del collega (ovviamente non disponibile), sostenendo che il transito nella ZTL poteva essere ammesso solo previa autorizzazione da compilare precedentemente con apposito modello. Pertanto, per evitare di superare gli imminenti termini temporali per avere diritto alla riduzione della sanzione, mia nipote ha preferito pagare, rinunciando ad ulteriori verifiche dei suoi reali diritti ed evitare un ricorso senza averne potuto accertarne la consistenza. Alla luce di ulteriori verifiche ritengo comunque mio diritto segnalare che la posizione del Comune di Chieri risulta inadeguata poiché la scelta di utilizzare sistemi di rilevazione a distanza che riprendono le auto solo posteriormente non si coordina con il rispetto della normativa che impone l’esposizione del contrassegno nella parte anteriore del veicolo. Inoltre mi risulta che la Suprema Corte con sentenza n.21320/2017 ha respinto il ricorso di uno dei tanti comuni che, nel tentativo di colmare la lacuna tecnologica/operativa, per consentire l’accesso a ZTL nelle quali la circolazione dei veicoli al servizio delle persone invalide è prevista per legge, pretendono che gli interessati formalizzino una previa richiesta ovvero anche una segnalazione telefonica postuma. In particolare, la Corte ha osservato che l’obbligo di comunicazione del transito entro le 48 ore successive posto a carico del possessore del contrassegno speciale non può rendere illegittimo l’accesso effettuato da chi ne abbia diritto, ma serve unicamente ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all’accesso ex art. 11 d.P.R. n. 503 del 1996. Quanto sopra per evitare che altre persone siano vittime di quella che ritengo essere un’ingiustizia.”
Abbiamo girato la questione al comando della Polizia Municipale, che nella persona del comandante Federico Battel ha immediatamente risposto: “Non so con chi abbia parlato la persona, mi viene da pensare che non ci sia stata una buona comunicazione. La persona diversamente abile può accedere nella ZTL comunicandocelo una tantum di persona o via mail, in modo da permettere all’operatore di verificare la liceità della richiesta e poter inserire definitivamente in una white list il numero di targa del veicolo e il nominativo della persona diversamente abile. Qualora questo non avvenga e la persona in possesso di permesso per disabili (sia che si trovi alla guida del veicolo o che sullo stesso sia trasportata) sia entrata nella ZTL può avvisarci nella stessa giornata in modo da bloccare l’emissione del verbale oppure, se non ci informa e riceve la sanzione, può fare ricorso avverso la stessa sia al Giudice di Pace che al Prefetto. Il ricorso al Giudice di Pace ha un costo (contributo unificato che si aggira sui 30 euro), mentre il ricorso al Prefetto è gratuito e la spedizione degli atti è a carico del Comando Polizia Municipale. Spetterà in seguito agli stessi decidere se la sanzione debba essere archiviata oppure se la persona che l’ha ricevuta sia tenuta al pagamento della stessa. Nella stragrande maggioranza dei casi le sanzioni sono state giustamente archiviate.”