L’AVVOCATO – Coronavirus e inadempimento contrattuale

I provvedimenti emanati dalle autorità competenti aventi per oggetto il contenimento del virus Covid-19 hanno di fatto inciso su gran parte dei settori produttivi e dei servizi, con importanti ripercussioni anche in ambito contrattuale; potendo andare ad incidere sulla possibilità di adempiere da parte del debitore.

L’art. 91 c. 1 del D.L 17 marzo 2020 n. 18 (cd. “Cura Italia”) aggiunge all’art. 3 del D.L 23.2.2020 n. 6 convertito con modificazioni dalla L. 5.3.2020 n. 13, il comma 6 bis  che prevede come “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti”. Tale inciso pertanto evidenzia come le misure di contenimento  della pandemia, contenute nella normativa emergenziale, possano essere considerate quale possibile causa di esclusione della responsabilità del debitore; valutate di volta in volta alla luce delle specificità del caso concreto, in quanto esimenti non applicabili automaticamente.

Pertanto nel caso di un contratto stipulato in epoca antecedente ai provvedimenti governativi restrittivi delle libertà individuali dovuti al Covid 19 , eventuali impossibilità di adempiere,  potrebbero ricadere nelle ipotesi di  cause di esonero del debitore da eventuali responsabilità.

 

Monica Pelissero