L’AVVOCATO – Licenziamenti e emergenza da COVID-19
Il D.L 18/20, il c.d. Cura Italia, introduce diverse limitazioni alla possibilità del datore di lavoro a procedere al recesso dal rapporto.
Iniziamo a vedere cosa stabilisce l’art. 23 in tema di congedo: per i lavoratori con figli di età non superiore ai 12 anni ( per i figli di età compresa tra i 12 e 16 anni si parla di congedo, seppur non retribuito,) introduce un congedo straordinario di 15 giorni a condizione che nessun altro lavoratore del nucleo familiare usufruisca di benefici tali da permetterne la permanenza presso la propria abitazione.
Il comma 6 del suddetto articolo, in relazione ai lavoratori che usufruiscono del congedo non retribuito, introduce un vero e proprio divieto di licenziamento e afferma espressamente che detti lavoratori” hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né di riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.”
Invece l’art. 46 del decreto Cura Italia dispone, dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020, il blocco per l’avvio delle procedure di riduzione collettiva del personale, nonché dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo intimati dai datori di lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti in forza. Tale articolo recita: “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agi artt. 4,5 e 24 della L. 23.7.1991 n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.2.2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della l. 15.7.1966, n. 604”
Infine un’ulteriore limitazione alla facoltà di licenziamento è introdotta dall’art. 47 c. 2 : “Fermo quanto previsto dagli artt. 23,24 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30.4.2020, l’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’art. 2119 del c.c., a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1.”
Monica Pelissero