L’AVVOCATO – Covid e affitti, ecco le novità
Bonus affitti 2020 nel D.L cd “Rilancio”
L’argomento era già stato trattato nel Decreto Cura Italia, ora è stato riaffrontato e potenziato. Infatti molti commercianti hanno dovuto comunque continuare a pagare gli affitti dei propri locali, anche con l’attività chiusa. Il decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), appena approvato in Gazzetta Ufficiale, torna sul tema Bonus Affitto, introducendo un nuovo credito d’imposta riguardante l’affitto di immobili non abitativi, bonus che va ad integrarsi con quello già previsto qualche settimana fa, appunto, dal decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18). Si precisa che i due bonus non sono cumulabili. Infatti, con il D.L. Cura Italia era stato previsto un credito d’imposta per botteghe e negozi, pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo per i soli immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il nuovo “bonus” presente nel D.L. Rilancio in vigore dal 19 maggio 2020, prevede delle novità sia per quanto riguarda i soggetti che ne possono beneficiare, che le tipologie di immobili interessate. Il nuovo credito d’imposta spetterà sempre nella misura del 60% per i canoni di locazione non più dei soli immobili rientranti nella categoria catastale C/1, ma anche per i canoni di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo e sarà riconosciuto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Il credito potrà inoltre essere ceduto ad altri soggetti, comprese le banche e intermediari finanziari, e si potrà optare per la cessione anche al proprietario, in cambio di uno sconto sull’importo del canone d’affitto. Il bonus spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Il credito di imposta spetta anche alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale; sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Invece, il credito d’imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Condizione per fruire del credito d’imposta è che i soggetti locatari, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Monica Pelissero