L’AVVOCATO – Vendere casa diventa più facile e meno oneroso
L’articolo 10 del D.L. n. 76/2020 c.d. decreto semplificazioni, è intervenuto in maniera significativa sulle norme del Testo unico dell’edilizia, con il fine di rendere le procedure edilizie più semplici e veloci.
In primo luogo, il provvedimento, definisce le tolleranze costruttive che non influiscono sulla commerciabilità dei beni immobili. Infatti, se un immobile non dovesse rispettare le prescrizioni in materia di altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e altri parametri simili è oggi ammessa una tolleranza entro il limite del 2%: se tale soglia non è superata, non vi è alcuna violazione edilizia.
Sono inoltre tollerate le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici purché siano di minima entità, così come la collocazione di impianti e opere interne diversa rispetto a quanto previsto nei titoli abilitativi edilizi, purché non violino la disciplina urbanistica ed edilizia e rimanga impregiudicata l’agibilità dell’immobile; ad esempio, lo spostamento di un bagno o la realizzazione di un tramezzo, andranno considerate semplici irregolarità esecutive e, quindi, non genereranno sanzioni.
È prevista la possibilità di affidare ad un tecnico abilitato l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile con una dichiarazione che potrà essere allegata agli atti notarili.
Il decreto tiene conto in particolare anche di tutto quello che è preesistente e consolidato. Per esempio, sarà possibile mantenere le distanze legittimamente preesistenti, ricostruire ciò che è crollato o demolito nel caso in cui sia possibile accertare la preesistente consistenza e, infine, ritenere legittima una situazione consolidata che risulti da elementi non strettamente edilizi. Basterà un principio di prova della sussistenza di un titolo abitativo, anche se il documento non è più disponibile.
Per gli immobili privi di agibilità sarà poi possibile presentare la Scia in assenza di lavori, purché essi presentino i requisiti che saranno definiti da un apposito decreto.
Inoltre, gli immobili realizzati prima del decreto del Ministro per la sanità del 5 luglio 1975 non dovranno rispettare i requisiti relativi all’altezza minima e quelli igienico-sanitari dei locali di abitazione, purché ubicati nelle zone A o B o nelle zone ad esse assimilabili.
Monica Pelissero