L’AVVOCATO – Condominio: cambia la ripartizione delle spese di riscaldamento

L’avvocato Monica Pelissero

Il Dlgs. 14 luglio 2020, n. 73 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002) – che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 luglio (GU Serie Generale n.175 del 14-07-2020) e sarà in vigore dal 29 luglio 2020 – ha modificato la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica; ed in particolare  cambia i criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento nei condomini. Infatti il legislatore europeo ha imposto l’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore in ambito condominiale che ha comportato l’introduzione di un nuovo criterio di ripartizione delle spese; considerato non più solo come un mezzo per disciplinare i rapporti tra condomini, ma anche (e soprattutto) per arrivare alla riduzione del consumo energetico e all’emissione di gas responsabili dell’effetto serra.

Tale provvedimento contiene novità che cambieranno nuovamente la modalità di ripartizione delle spese energetiche in ambito condominiale.

A seguito dell’adozione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione vi sono due diverse modalità per la ripartizione della spesa del riscaldamento.

La prima – come risulta dal rinvio fatto dall’articolo 9, comma 5, lettera d) del Dlgs. 102/2014 (dal 29 luglio non più in vigore) – è quella contenuta nella norma Uni 10200 che lega il costo del servizio riscaldamento agli effettivi consumi di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto. La quota per potenza termica impegnata è, invece, legata al consumo involontario cioè sostanzialmente alle dispersioni dell’impianto. Tale quota fissa deve essere determinata da un tecnico incaricato. Questo calcolo comporta la creazione di una tabella di fabbisogno per ripartire la spesa per il consumo involontario (espressa in millesimi di fabbisogno calore).

A decorrere dal 29 luglio 2020 è entrato in vigore il nuovo articolo 9, comma 5, lettera d) del Dlgs.102/2014 (introdotto dall’art 9 Dlgs.73/2020) che elimina ogni riferimento alla norma UNI 10200.

La nuova disposizione, stabilisce che nei condomini per la  corretta  suddivisione  delle spese  connesse  al  consumo  di  calore  per  il  riscaldamento,  il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali (cioè i condomini) attribuendo una quota di  almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di  energia  termica.  In  tal  caso  gli  importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo  esemplificativo  e  non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi  utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva, però, la possibilità, per  la  prima  stagione  termica  successiva  all’installazione  dei dispositivi  per la contabilizzazione,  che  la  suddivisione  si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

Tale nuovo criterio di ripartizione è  facoltativo  nei  condomini in cui alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente disposizione (il 29 luglio 2020) si sia già  provveduto  al passaggio alla contabilizzazione di calore con relativa suddivisione delle spese.

 

Monica Pelissero