L’AVVOCATO – Prima casa e divieti di pignoramenti: novità
Sul tema sono state emanate recenti nuove disposizioni. In particolare la L. n. 27/2020 c.d. “Cura Italia” con l’art. 54 ter ha statuito la sospensione per 6 mesi e cioè fino al 24 ottobre 2020 delle procedure esecutive aventi per oggetto pignoramenti di immobili su tutto il territorio nazionale, questa norma riguarda solo la prima casa e deve trattarsi dell’abitazione principale del debitore; e ciò a prescindere dal fatto che il creditore pignorante sia la banca, altro soggetto privato (Es. Fornitore, Somministrante ecc.) o una pubblica amministrazione (Es. Agenzia delle entrate: la quale, peraltro, anche prima di tale intervento, aveva già il divieto di pignorare l’abitazione principale in mancanza di determinate condizioni e, in ogni caso, per importi non superiori a € 20.000).
Inoltre il D.L. 124 del 26.10.2019, convertito nella L. 19.12.2019 n. 157, ha previsto all’art. 41 bis la possibilità di rinegoziazione del mutuo a condizioni migliori, anche se è in corso il pignoramento con messa all’asta dell’immobile. In alternativa, la norma, consente di richiedere un finanziamento con assistenza del fondo di garanzia di prima casa, che potrà coprire il 50% dell’importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.
Rimane sempre in vigore quanto previsto dalla L. 89.8.2013 n. 98 che prevede il divieto per l’Agenzia di riscossione di pignorare l’unico bene immobile di proprietà del debitore adibito a uso abitativo nel quale lo stesso abbia la residenza anagrafica.
Monica Pelissero