L’AVVOCATO – Omicidio stradale: l’attuale articolo 589 bis c.p. e l’inasprimento delle sanzioni

L’avvocato Monica Pelissero

L’omicidio stradale, in seguito all’entrata in vigore della L. n.  41/2016 è diventato un reato autonomo rispetto all’omicidio colposo, con pene più severe e diverse circostanze aggravanti; questo principalmente è stato determinato dal numero sempre crescente degli incidenti mortali che si verificano nel nostro Paese, causati soprattutto dalla disattenzione e dalla guida sotto effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.

L’art. 589 bis c.p. disciplina appunto, l’omicidio stradale e prevede in primis tre fattispecie delittuose: 1) chiunque cagiona la morte di una persona per aver violato le norme sulla circolazione stradale è punito con la reclusione da 2 a 7 anni; 2) omicidio stradale causato da chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o di alterazione psico-fisica per l’assunzione di sostanze droganti; in questo caso la reclusione è da 8 a 12 anni;3) omicidio stradale causato da chi guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l; i n questo caso la pena è la reclusione da 5 a 10 anni.

Inoltre la nuova legge prevede una particolare circostanza aggravante per chi guida mezzi di trasporto pubblico; sempre ipotesi aggravata quando il guidatore è sprovvisto di patente di guida, ad esempio perché scaduta, revocata o sospesa oppure quando il veicolo è sprovvisto di assicurazione obbligatoria. In caso di fuga del conducente: la pena è aumentata da un terzo fino a 2 terzi e, in ogni caso, non può essere inferiore a 5 anni. Omicidio stradale plurimo, cioè quando il conducente ha causato la morte di più persone oppure la morte di una e la lesione di altre: In questo casi la sanzione è la reclusione fino ad un massimo di 18 anni.

La revoca automatica della patente viene prevista in caso di omicidio stradale aggravato, quindi per guida in stato di ebbrezza per eccesso di alcool (se il risultato del test è pari o superiore a 1,5 g/l) o per l’utilizzo di droghe. Ove non è prevista la revoca automatica, il giudice valuta caso per caso se è opportuna la sanzione della sospensione della licenza di guida. La revoca della patente dura tre anni. Solamente alla fine di questo lasso di tempo, l’ex guidatore potrà fare ex novo gli esami scritti e la prova pratica per riottenere la licenza.

Stante la gravità delle ipotesi previste, occorre precisare che l’assicurazione obbligatoria RC auto copre soltanto i danni arrecati a terzi; per cui sicuramente insufficiente per poter affrontare una situazione così delicata sia da un punto di vista personale che giuridico; oltre che sicuramente costosa.  Una soluzione, ad esempio, la si può trovare nella prevenzione, assicurandosi con una polizza di tutela legale, che ha effetto in tutte le occasioni in cui si ha bisogno di assistenza legale, sia nei casi in cui è l’assicurato ad essere vittima di un qualsiasi danno, sia in quelli in cui è lui a essere accusato di averli provocati e che va a coprire  le eventuali spese che l’assicurato si trova a dover sostenere in caso di controversie legali penali o civili.

 

Monica Pelissero