L’AVVOCATO – Il cognome nelle unioni civili
Premettendo che, l’unione civile è l’unione tra persone dello stesso sesso, regolamentata dal 2016 con la c.d. Legge Cirinnà, e che queste possono formalizzare il proprio rapporto dinanzi allo Stato italiano, così acquisendo alcuni dei diritti e dei doveri che derivano dal matrimonio (diritti all’assistenza morale e materiale, alla contribuzione ai bisogni comuni della famiglia, alla coabitazione; acquisizione dei diritti successori, il diritto al ricongiungimento familiare, a essere informati sullo stato di salute l’uno dell’altro, alla pensione di reversibilità, ecc.) si precisa che le stesse possono decidere di adottare un cognome comune: scegliendolo tra quello dell’una o dell’altra; così come possono scegliere di mantenere i rispettivi cognomi, rinunciando a contraddistinguere il vincolo con un cognome comune e condiviso.
La norma delimita la durata del cognome comune a quella dell’unione civile; il comma 10 L. n. 76/2016 stabilisce espressamente che la scelta del cognome è operata «per la durata dell’unione»; dallo scioglimento dell’unione civile, anche in caso di morte di una delle parti, discende la perdita automatica del cognome comune.
Sempre previa dichiarazione, a ciascuna parte è data la possibilità di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome.
Subito dopo l’emanazione della legge sulle unioni civili sembrava che il cognome comune scelto dalla coppia dovesse essere inserito anche nei documenti anagrafici delle parti, con tutte le conseguenze che ne derivavano dal punto di vista amministrativo; quali ad esempio la necessità di aggiornare non solo i documenti di identità, ma anche i dati fiscali, lavorativi, sanitari e previdenziali.
Tuttavia, il d.l. n. 5/2017, ha specificato che la scelta del cognome comune in sede di costituzione di un’unione civile non modifica la scheda personale anagrafica di ciascun componente della coppia.
Monica Pelissero