Anche a Chieri da stasera a domattina stop alla vendita di alcoolici e a bere in vetro o lattina

Alessandro Sicchiero

Anche a Chieri, stop alle bevande alcoliche dalle 21 di stasera alle 7 di domani e stop a bere in vetro o lattina in aree pubbliche, in vista dei prevedibili assembramenti prima, durante e dopo Inghilterra-Italia .“Ho firmato una ordinanza che prevede, in sintesi-obbligo di sospensione della vendita di bevande alcooliche dalle ore 21,00 sino alle ore 07:00 del giorno successivo;-dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno successivo è vietata la detenzione per il consumo, in luogo pubblico o ad uso pubblico, di bevande in contenitori di vetro o metallo e il consumo di bevande alcooliche sulle aree pubbliche; -in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 21,00 sino alle ore 3,00 del giorno successivo la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche è ammessa unicamente all’interno dello spazio di somministrazione.” Lo scrive in una nota Alessandro Sicchiero, sindaco di Chieri. Qui di seguito il testo dell’ordinanza.

ORDINANZA N. 110 Chieri, 11/07/2021

OGGETTO: INTERVENTI VOLTI ALLA TUTELA DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA IN OCCASIONE DELLA ” FINALE CAMPIONATO EUROPEO PER NAZIONI EURO 2020″ DELL’11 LUGLIO 2021

IL SINDACO

Premesso che:• l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e disomministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;• l’art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici” convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, nell’ambito della disciplina dell’Unione Europea e nazionale inmateria di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, disponendo che gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza vincoli o limiti, senza limitazioni di orario di apertura e di chiusura, senza l’obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, ha di fatto liberalizzato gli orari delle attività, ribadendo tuttavia al comma 2, come principio generale dell’ordinamento, il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali;• Domenica 11 luglio 2021 è in programma l’incontro sportivo di calcio “Finale Campionato Europeo per Nazioni EURO 2020”, che vede protagonista la rappresentativa italiana e quella inglese;• l’avvenimento suscita un grande e diffuso interesse ed è presumibile che molti tifosi optino per effettuare la visione dell’incontro usufruendo delle postazioni televisive allestite presso i locali di pubblico esercizio;• i tifosi inoltre potranno riversarsi anche in spazi pubblici adiacenti i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali, i circoli privati, vociando e procurando spesso disagio ai residenti ed ai passanti;• spesso, inoltre, vengono anche abbandonati, dopo l’uso, contenitori di bevande in vetro che sovente finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni, il decoro e la pulizia dei luoghi, rendendo difficoltose le operazioni di pulizia;• questa circostanza costituisce non solo un pericolo per i pedoni, ma arreca un danno al decoro cittadino e costituisce grave motivo di insicurezza in quanto i contenitori in vetro abbandonati possono agevolmente essere utilizzati come corpi contundenti ed armi improprie;• tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani, creando, inoltre, grave turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici;• che nelle zone sopra richiamate il fenomeno di persone che assumono bevande alcoliche in luoghi pubblici o ad uso pubblico, abbandonando dopo la consumazione indiscriminatamente al suolo i contenitori in vetro delle stesse, è strettamente collegato alla cessione da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria di dette sostanze, che vengono consumate al di fuori dei suddetti esercizi, con conseguenze penalizzanti non solo per chi abbia abusato di tali sostanze, ma anche per tutti gli altri frequentatori delle aree pubbliche;• il consumo di alcool è una prima causa dell’aumento della rumorosità, in particolare per la progressiva riduzione del controllo del tono della voce e la riduzione dei freni inibitori che portano a comportamenti lesivi della quiete pubblica;• a tutela della salute e dell’incolumità pubblica, secondo un criterio di necessità, adeguatezza e proporzionalità e contemperando i principali interessi in gioco, risulti opportuno che il Sindaco, per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute e incolumità pubblica, debba limitare, nel rispetto dei principi di necessità,proporzionalità e non discriminazione, l’esercizio delle attività commerciali, prevedendo disposizioni particolari di salvaguardia in relazione all’esercizio delle medesime attività; Ritenuta pertanto:• la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di ordinanza contingibile ed urgente:contingibile, per la straordinarietà che delinea la situazione; urgente, per la necessità nelcaso di specie di dare immediata tutela all’interesse della salute dei cittadini;• di definire una norma comportamentale generale finalizzata a prevenire qualunque atteggiamento pericoloso o molesto durante l’evento;Visti:• il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;• il Testo Unico degli Enti Locali- art. 54 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., in tema di attribuzioni del Sindaco nelle sue funzioni di competenza statale;• il Testo Unico degli Enti Locali – art. 7 bis del D:Lgs. 267/2000 s.m.i, in tema di sanzioni amministrative alle prescrizioni previste da Regolamenti comunali o ordinanze del Sindaco;• Dato atto che dell’adozione della presente ordinanza verrà data comunicazione al Prefetto,ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i..

ORDINA

a) nella giornata di Domenica 11 luglio 2021 su tutto il territorio del comune di Chieri ititolari o gestori delle attività commerciali di vicinato, di medie e grandi strutture divendita del settore alimentare e misto e i titolari di attività artigianali abilitati alla vendita di beni alimentari di produzione propria devono osservare l’obbligo di sospensione della vendita di bevande alcooliche dalle ore 21,00 sino alle ore 07:00 del giorno successivo;b) gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno successivo;c) dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno successivo è vietata la detenzione per il consumo, in luogo pubblico o ad uso pubblico, di bevande in contenitori di vetro quali, esemplificativamente: bottiglie, bicchieri, calici – o metallo;d) dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del giorno successivo è vietato il consumo di bevande alcooliche sulle aree pubbliche;e) in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 21,00 sino alle ore 3,00 del giorno successivo la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche è ammessa unicamente all’interno dello spazio di somministrazione autorizzato ed appositamente destinato al consumo dei prodotti e tramite servizioassistito al tavolo.

AVVERTE

• che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell’art. 21 bis della L.7/08/1990, n. 241;• che l’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta la denuncia all’Autorità Giudiziaria ed è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari;• che per l’annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

• la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Chieri;• Il Corpo di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo sull’ottemperanza della presente ordinanza

.Il Sindaco

SICCHIERO ALESSANDRO