CHIERI. “BRETELLA” DI PESSIONE: IL TAR RESPINGE IL RICORSO DEL COMITATO “PER PESSIONE”
La soluzione proposta dal Comune di Chieri è corretta, coerente con le esigenze di alleggerimento del traffico e di risparmio del suolo. Causa aumento dei prezzi ora i costi dell’opera sono lievitati di oltre 200mila euro
Il TAR del Piemonte ha respinto nel merito il ricorso contro la delibera relativa alla cd. “bretella” di Pessione proposto da Filiberto Ronco, Giovanni Ronco, Riccardo Cittaro, Stefania Ferrero e dal Comitato “Per Pessione”, dichiarandolo inammissibile in relazione alla posizione del ricorrente Comitato “Per Pessione”, e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Chieri (3mila euro).
Commenta il Sindaco Alessandro SICCHIERO: «Accolgo con grande soddisfazione il pronunciamento del TAR del Piemonte. Non avevamo alcun dubbio che questo sarebbe stato l’esito. Abbiamo spiegato in tutte le sedi che la “bretella” consentirà di ovviare al transito dei mezzi pesanti. La priorità è la salute e la sicurezza degli abitanti di Pessione, cercando di garantire una maggiore convivenza tra la popolazione e una delle maggiori realtà dell’industria agroalimentare italiana, il cui stabilimento a Chieri, in Pessione, è oggi uno dei principali siti di produzione al mondo del Gruppo Bacardi; pertanto la permanenza sul nostro territorio della Martini & Rossi possiamo ben dire sia di interesse pubblico. Il TAR ha respinto nel merito il ricorso riconoscendo come la nostra amministrazione abbia adeguatamente risposto alle osservazioni del comitato, assicurando il contraddittorio; che l’opera, oggetto di accordo di programma con Regione Piemonte, è coerente con le esigenze di alleggerimento del traffico pesante e con quelle di risparmio del suolo; e che non c’è modo di considerare la proposta alternativa, perché in contrasto con piani urbanistici sovraordinati. Rispetto i ricorrenti, ritenevano di avere delle ragioni e si sono avvalsi di uno strumento democratico quale è il ricorso alla giustizia amministrativa, purtroppo dall’approvazione della delibera è passato un anno e non solo si è perso tempo ma sono lievitati sensibilmente i costi dell’opera. Alla fine ha prevalso l’interesse generale e il buon senso, anche se le spese processuali ammontano a 3mila euro mentre i costi aggiuntivi a causa dell’adeguamento del prezzario-ancora da valutare compiutamente-supereranno i 200mila euro. Se non ci fosse stato il ricorso avremmo fatto in tempo a bandire la gara evitando questo “balzello”».
La delibera impugnata davanti al TAR ratificava la Variante Semplificata n. 5 al Piano Regolatore, prendendo atto delle conclusioni positive della Conferenza dei Servizi alla realizzazione della circonvallazione di Pessione (tra la S.P. 128, la strada che collega il concentrico di Chieri con Pessione, e la zona di insediamento della Martini & Rossi), con l’obiettivo del miglioramento funzionale e dell’accessibilità alla zona produttiva della località Pessione riducendo il traffico dei mezzi pesanti che gravano sul centro abitato (la delibera venne approvata con 18 voti a favore, 2 contrari e 3 non votanti).
L’avvio dei lavori per la realizzazione del primo lotto era previsto entro la fine del 2022, con l’obiettivo di portare a termine l’esecuzione entro il 2023.
Il costo complessivo dell’intervento era inizialmente di 1 milione e 400mila euro, ripartito tra la Regione Piemonte (480mila) ed il Comune di Chieri (920mila): nel frattempo i costi sono lievitati di oltre 200mila euro (causa l’adeguamento del prezzario).
Il TAR per quanto riguarda il profilo di merito ha respinto il ricorso giudicando infondate le censure formulate dai ricorrenti e ha dichiarato inammissibile il ricorso con riferimento al Comitato “Per Pessione” in quanto non ricorrono in capo al Comitato ricorrente i presupposti perché possa essere al medesimo riconosciuta la legittimazione ad agire.
Nella sentenza si precisa che “nel caso di specie, non ricorrano in capo al Comitato ricorrente i presupposti perché possa essere al medesimo riconosciuta la legittimazione ad agire. Dalla lettura della documentazione versata in giudizio, infatti, emerge che detto ente è stato costituito in data 20 agosto 2022 in prossimità della notifica del presente ricorso (28.09.2022), da soli 12 cittadini, con l’obiettivo specifico, previsto nel relativo Statuto, di “abolire il senso unico in via Martini e Rossi – area giochi – esclusione della circolazione dei mezzi pesanti nel centro paese”. Il Comitato ricorrente, quindi, ha vocazione esclusivamente locale ed è stato costituito al solo scopo di reagire, anche in sede giudiziaria, ai provvedimenti amministrativi che vengono impugnati nella presente sede, come inducono a ritenere i tempi della sua istituzione e delle azioni intraprese, nonché le stesse finalità che ne qualificano la ragion d’essere. Esso risulta privo dei caratteri di stabilità, continuità di azione e rappresentatività che sono necessari per riconoscere al medesimo legittimazione processuale ad agire nel presente giudizio, quale ente esponenziale di interessi collettivi”.
«Questa pronuncia certifica il corretto operato della nostra amministrazione-conclude Alessandro SICCHIERO-e la coerenza tra l’intervento da noi proposto con gli obiettivi di aumentare la sicurezza e la sostenibilità ambientale e di ridurre il traffico pesante. Di questa infrastruttura si parla almeno da 20 anni! E voglio ricordare che si tratta di un progetto sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e al vaglio della Conferenza dei Servizi e tutti gli Enti della Conferenza dei Servizi (Regione, Città Metropolitana Torino, AslTO5, Soprintendenza) avevano espresso parere favorevole».