Borgomanero. Sequestrati dai carabinieri statuine e gioielli in avorio di elefante
Sequestrati penalmente a Borgomanero (NO) n. 29 oggetti tra statuine,gioielli e altra oggettistica in avorio di elefante. Il controllo C.I.T.E.S. è stato eseguito dal personale dei Nuclei Carabinieri CITES Torino e Distaccamento Torino-Caselle con il supporto del Nucleo Carabinieri Forestale di Carpignano Sesia.La finalità del controllo era contrastare la vendita illegale di esemplari di avorio dielefante ricompresi nell’allegato A del Reg. CE 338/97 e s.m.i., pertanto si è proceduto a verifiche presso il mercatino dell’antiquariato di Borgomanero (NO), che si svolge l’ultima domenica del mese nel Foro Boario.Presso quattro bancarelle veniva constatata l’esposizione ai fini commerciali di oggetti lavorati in avorio di elefante senza la prescritta documentazione, il certificato CITES e pertanto venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria di Novara quattro persone.Sono ancora numerosi i venditori di oggetti cosiddetti “antichi” di avorio di elefante sprovvisti di certificazione C.I.T.E.S., che consente la vendita di tali oggetti senza essere denunciati all’autorità giudiziaria.Dal 19 gennaio 2022, difatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento UE 2280/2021 che modifica sia il Reg. CE 338/97 che il Reg. CE 865/06e che ha reso obbligatorio la richiesta di un certificato CITES per la commercializzazione di oggetti in avorio di elefante.La C.I.T.E.S. (Convention on International Trade in Endangered Species) è una ConvenzioneInternazionale siglata a Washington nel 1973, che vede oltre 183 Paesi aderenti, tra cui l’Italia che ha aderito nel 1979. Questa Convenzione tutela le specie di flora e fauna a rischio di estinzione dividendole in tre Appendici. Nell’Appendice I sono elencate lespecie maggiormente minacciate dal rischio di estinzione, di cui è vietata l’importazione,l’esportazione, la commercializzazione e la detenzione. Con il Reg. CE 338/97, la Comunità Europea ha adottato i principi della Convenzione CITES elaborando dei propri Allegati che sono equiparati legislativamente alle Appendici della C.I.T.E.S.; di conseguenza l’Allegato A dell’Unione Europea corrisponde, salvo eccezioni più restrittive, all’Appendice I.Per le specie elencate nell’Allegato A, sono vigenti i divieti previsti del Reg. CE 338/97che vieta l’offerta di acquisto, l’esposizione al pubblico per fini commerciali e l’acquisto. Al fine di poter superare questi divieti è necessario richiedere ai Nuclei Carabinieri CITES competenti per territorio un certificato, che viene rilasciato previa verifica di specifici requisiti.Tra i requisiti richiesti per il rilascio del certificato CITES per la commercializzazione di esemplari lavorati in avorio di elefante vi è: la dimostrazione della lavorazione da oltre cinquant’anni dell’oggetto, che deve essere fatta con una perizia eseguita da un esperto del settore, e la dimostrazione della legale acquisizione dell’esemplare, che deve essere avvenuta prima che la normativa CITES, la Legge 150/92, diventasse applicabile in Italiaattraverso la presentazione di documenti e fotografie o altre testimonianze scritte.La commercializzazione di esemplari elencati nell’allegato A del Regolamento CITESsenza la prevista documentazione è punita in Italia dalla L. 150 del 1992 che prevedesanzioni molto severe quali “l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila”.Si raccomanda pertanto prima di commercializzare oggetti in avorio di elefante o comunque contenti avorio di contattare il Nucleo Carabinieri CITES più vicino il cui elenco è consultabile sul sito dei carabinieri al seguente link:https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/tutela-forestale-ambientale-e-agroalimentare/comando-tutela-biodiversita’-e-parchi/raggruppamento-cites