SPECIALE ELEZIONI. Per la dodicesima legislatura il Piemonte si dota di una normativa tutta sua: tante novità.

Il Piemonte torna alle urne per la dodicesima volta nella sua storia, con l’obiettivo di eleggere il presidente e i consiglieri regionali che comporranno l’emiciclo di palazzo Lascaris. La prima volta fu nel 1970. Verrà proclamato eletto Presidente della Regione il candidato primo nella lista regionale che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nell’ambito del collegio unico regionale.

Si vota l’8 e il 9 giugno

Come si legge nel decreto del presidente di Giunta, i cosiddetti “comizi elettorali”, che nel linguaggio burocratico sono i giorni in cui si può andare a votare, “sono convocati per le giornate di sabato 8 giugno 2024 dalle ore 15 alle ore 23 e di domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7 alle ore 23”.

La nuova legge

Quest’anno c’è una novità, però. Il Piemonte si è dotato di una nuova legge elettorale che prevede alcuni cambiamenti rispetto al passato. Dopo un lungo iter in Commissione e in Consiglio regionale, infatti, lo scorso 19 luglio l’Assemblea subalpina ha approvato la legge 12 del 2024, che tra le altre cose si occupa della rappresentanza ai territori con i seggi attribuiti in modo proporzionale, prevede le supplenze dei consiglieri nominati assessori e istituisce la parità di genere nel voto: chi deciderà di dare due preferenze, dovrà necessariamente scegliere due candidati di sesso diverso, sennò la seconda preferenza non verrà presa in considerazione. Inoltre, si prevede che nessuno dei due sessi, sia nelle liste circoscrizionali sia in quelle regionali, possa essere rappresentato in misura superiore al 60 percento, con alternanza fin dove possibile.

La supplenza

Quando si parla di supplenza ci si riferisce alla sospensione dalle funzioni dei consiglieri eletti per il periodo in cui essi svolgono quelle assessorili. Questi consiglieri, approdati al grattacielo di piazza Piemonte, saranno appunto sostituiti dai supplenti in via Alfieri. Se diventa assessore un eletto al proporzionale, subentra il primo escluso della sua lista e circoscrizione; se l’assessore è stato eletto nel listino, è sostituito dal primo escluso a livello regionale, della lista cui il candidato si è apparentato.

Il supplente è in carica per tutto il tempo dell’incarico nell’esecutivo: gli assessori potranno comunque riprendere loro il posto come consiglieri nel caso d’un rimpasto che li veda coinvolti in prima persona, escludendo quindi i supplenti.

In ogni caso, il presidente di Giunta può nominare sino a un massimo di 3 assessori esterni, come da Statuto. In tutto gli assessori possono essere fino a 11, mentre prima della modifica statutaria del 2012 erano fino a 14.

Con una modifica allo Statuto della Regione Piemonte, a partire dalla prossima dodicesima legislatura, è stata introdotta la figura di due sottosegretari, con la contemporanea cancellazione dei consulenti del presidente.

Le soglie e le firme

Ci sono soglie di sbarramento: potranno entrare in Consiglio le coalizioni almeno al 5 percento dei voti validi e le liste non unite in coalizione o facenti parte di coalizione che non ha superato la soglia del 5%, che hanno ottenuto singolarmente più del 3%.

Per la presentazione delle liste circoscrizionali, è stata confermata la disciplina previgente in relazione al numero di firme dei sottoscrittori e alle modalità, aggiungendo l’esonero dalla raccolta di firme per tutte le forze politiche o i movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere.

50 consiglieri, oltre il presidente

I consiglieri restano 50, come nelle ultime legislatura (prima della modifica del 2012 erano 60) e la loro elezione è determinata dall’articolo 10 della legge elettorale: sono quaranta i consiglieri regionali da eleggere sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei resti più alti nelle singole circoscrizioni; gli altri dieci vengono eletti nel cosiddetto listino della coalizione o partito vincente, cioè “con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti”, come da decreto.

Le circoscrizioni e i 40 posti a disposizione sono ripartiti in questo modo:

Alessandria (407mila abitanti) 4 seggi; Asti (208mila abitanti) 2 seggi; Biella (170mila abitanti) 2 seggi; Cuneo (580mila abitanti) 5 seggi; Novara (361mila abitanti) 3 seggi; Torino (2 milioni e 208mila abitanti) 21 seggi; Vco (154mila abitanti) 1 seggio; Vercelli (166mila abitanti) 2 seggi.

Come detto, “i restanti dieci seggi, pari ad un quinto del totale, sono assegnati con sistema maggioritario, sulla base delle liste regionali di ciascun candidato Presidente della Giunta, salvo quanto disposto con riferimento al premio di maggioranza e alla garanzia di rappresentanza della minoranza”, che per la nuova legge elettorale non può avere meno di 20 rappresentanti, salvo nell’ipotesi che la maggioranza alle urne raggiunga o superi il 60% dei voti: solo in questo caso estremo, si arriva a 18 rappresentanti di opposizione.

Il premio di maggioranza determina che alla coalizione vincente vada almeno il 55 percento dei seggi, ovvero 28, in caso di vittoria con una percentuale inferiore al 45 percento dei voti validi; almeno il 60 percento dei seggi, cioè 30, con voti tra il 45 e il 59 percento, infine 32 seggi dal 60 percento dei voti validi.

 

Dopo aver calcolato, nel collegio unico regionale, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, si procede a individuare le circoscrizioni a cui attribuirli:

  • si redige per ciascun gruppo di liste, una graduatoria delle circoscrizioni ottenuta disponendo in ordine decrescente i risultati della divisione:

resti di ciascuna lista circoscrizionale / quoziente elettorale circoscrizionale (QEC);

  • sulla base di tale graduatoria si procede all’assegnazione in ciascuna circoscrizione dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste.

 

Riserva di seggio

  • La riserva di seggio a favore del candidato Presidente secondo classificato comporta la perdita dell’ultimo seggio spettante alle liste circoscrizionali a lui collegate, attribuito in sede di collegio unico regionale (cfr. slide n. 13 sul procedimento per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui).
  • Se a tale gruppo di liste spettano ulteriori seggi a seguito dell’applicazione della garanzia di rappresentanza delle minoranze, a essere sacrificato è l’ultimo seggio conseguito a tale titolo.

I NUMERI DELLE ELEZIONI REGIONALI