L’AVVOCATO – Responsabilita’ penale  del datore di lavoro e Covid-19

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 si andrà a ripercuotere anche sulle scelte che il datore di lavoro sarà tenuto a compiere per proseguire la propria attività. Infatti, ora, alla vigilia della ripartenza, in quei settori in cui non è possibile ricorrere a modalità di lavoro agile, sarà necessario adottare tutte le misure di informazione, le cautele e le precauzioni sanitarie indispensabili a garantire il diritto alla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Sul punto, utili le indicazioni ricavabili sia dall’art. 2087 c.c. che dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la sicurezza sul lavoro); quest’ultimo, in particolare, impone al datore di lavoro di compiere valutazioni e decisioni connesse ad ogni prestazione che ciascun lavoratore è tenuto a svolgere in azienda;  con il rischio pertanto, di incorrere in responsabilità anche di rilievo penale nel caso in cui si dovessero verificare criticità. Oggi, alla luce degli eventi recenti, per supportare il datore di lavoro nell’individuazione dei rischi “ragionevolmente prevedibili”, è stato emesso il 14.03.2020, successivamente integrato il 24.04.2020, il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure anti-contagio negli ambienti di lavoro, volto a “coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative”, che contiene importanti indicazioni sia igienico-sanitario che di tipo organizzativo. Protocollo, la cui mancata attuazione, determina come conseguenza la sospensione dell’attività fino al ripristino di adeguati livelli di protezione e sicurezza. Al citato documento si affiancano il Protocollo cantieri e il Protocollo trasporti e logistica adottati dal Ministero delle Infrastrutture in data 24.04.2020. Il datore di lavoro, quindi, è titolare dell’obbligo giuridico di impedire che chiunque entri, lavoratore o soggetto terzo, in contatto con l’ambiente lavorativo contragga il Covid-19. Le norme antinfortunistiche, infatti, sono dettate a tutela non solo dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che vengono a trovarsi in azienda indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro. Inoltre, se secondo il contenuto dell’art. 29, c. 3, D.Lgs. 81/2008 non sembrerebbe esservi in capo al datore di lavoro l’obbligo di rielaborare il Documento di Valutazione dei Rischi, e bene evidenziare come lo stesso ha carattere dinamico e di  funzione di informazione nei confronti del lavoratore ogniqualvolta subentri un  nuovo rischio rispetto a quelli originariamente previsti. Ne consegue che il datore di lavoro dovrebbe essere indotto ad aggiornare il documento in relazione al rischio Covid-19 e a seguire scrupolosamente le indicazioni dei vari Protocolli. Infatti, il datore di lavoro, per liberarsi da ogni forma di responsabilità deve essere in grado di  dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni cautela necessaria per impedire il verificarsi dello stesso. Si precisa che una responsabilità penale del datore di lavoro è legata alla prova della circostanza che l’eventuale contagio sia avvenuto nel luogo di lavoro (e non presso il proprio domicilio o in altro luogo frequentato dal dipendente e che non sia conseguenza di altre patologie cliniche) e che sia conseguenza della mancata adozione delle misure di prevenzione e di tutela del lavoratore, prima indicate. Sarà, comunque, complicato per il lavoratore, dimostrare che le lesioni o la morte, siano dovute, con ragionevole certezza, da un’infezione da Covid-19 avvenuta negli spazi di lavoro e non al di fuori di essi.

Monica Pelissero