L’AVVOCATO – Condominio: cambia la ripartizione delle spese di riscaldamento
Il Dlgs. 14 luglio 2020, n. 73 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002) – che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 luglio (GU Serie Generale n.175 del 14-07-2020) e sarà in vigore dal 29 luglio 2020 – ha modificato la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica; ed in particolare cambia i criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento nei condomini. Infatti il legislatore europeo ha imposto l’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore in ambito condominiale che ha comportato l’introduzione di un nuovo criterio di ripartizione delle spese; considerato non più solo come un mezzo per disciplinare i rapporti tra condomini, ma anche (e soprattutto) per arrivare alla riduzione del consumo energetico e all’emissione di gas responsabili dell’effetto serra.
Tale provvedimento contiene novità che cambieranno nuovamente la modalità di ripartizione delle spese energetiche in ambito condominiale.
A seguito dell’adozione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione vi sono due diverse modalità per la ripartizione della spesa del riscaldamento.
La prima – come risulta dal rinvio fatto dall’articolo 9, comma 5, lettera d) del Dlgs. 102/2014 (dal 29 luglio non più in vigore) – è quella contenuta nella norma Uni 10200 che lega il costo del servizio riscaldamento agli effettivi consumi di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto. La quota per potenza termica impegnata è, invece, legata al consumo involontario cioè sostanzialmente alle dispersioni dell’impianto. Tale quota fissa deve essere determinata da un tecnico incaricato. Questo calcolo comporta la creazione di una tabella di fabbisogno per ripartire la spesa per il consumo involontario (espressa in millesimi di fabbisogno calore).
A decorrere dal 29 luglio 2020 è entrato in vigore il nuovo articolo 9, comma 5, lettera d) del Dlgs.102/2014 (introdotto dall’art 9 Dlgs.73/2020) che elimina ogni riferimento alla norma UNI 10200.
La nuova disposizione, stabilisce che nei condomini per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali (cioè i condomini) attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. È fatta salva, però, la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi per la contabilizzazione, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.
Tale nuovo criterio di ripartizione è facoltativo nei condomini in cui alla data di entrata in vigore della presente disposizione (il 29 luglio 2020) si sia già provveduto al passaggio alla contabilizzazione di calore con relativa suddivisione delle spese.
Monica Pelissero