L’AVVOCATO – Reversibilità ai separati e divorziati : quando spetta e i requisiti necessari

La pensione di reversibilità è un assegno riconosciuto dall’Inps ai familiari più stretti del pensionato deceduto o di chi, al momento della morte ancora al lavoro, aveva già maturato i requisiti contributivi per la pensione. Si tratta di una entrata che serve per bilanciare le minori entrate conseguenti appunto alla dipartita del portatore di reddito.

Tali familiari cui spetta la pensione di reversibilità sono innanzitutto il coniuge e i figli. Senza queste persone, la reversibilità andrà a: genitori ultra 65enni del defunto, fratelli, sorelle o nipoti mantenuti fino al decesso.

Pertanto, si possono indicare gli aventi diritto alla pensione di reversibilità così di seguito:

  • il coniuge o la parte dell’unione civile. Non ne ha diritto il convivente di un’unione di fatto;
  • il coniuge separato, purché il defunto fosse iscritto alla previdenza prima della sentenza di separazione;
  • il coniuge divorziato, se titolare di assegno di divorzio e non ha contratto nuovo matrimonio, purché il dante causa risulti iscritto all’Ente prima della sentenza di divorzio.
  • i figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti) purché:
    • minori di 18 anni;
    • studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
    • studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, a carico del genitore deceduto e che non svolgono attività lavorativa;
    • inabili di qualunque età a carico del genitore deceduto;
  • i nipoti purché con meno di 18 anni e a carico del defunto anche se non formalmente affidati allo stesso.
  • i genitori solo se mancano il coniuge, i figli e i nipoti purché:
    • con almeno 65 anni di età;
    • non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
    • a carico del defunto al momento del decesso.
  • i fratelli celibi e le sorelle nubili (in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori) purché:
    • inabili al lavoro;
    • a carico del lavoratore defunto.

Per quanto riguarda in particolare i coniugi separati e divorziati, oggi, la giurisprudenza  riconosce il diritto alla pensione di reversibilità anche al coniuge separato con addebito anche quando non percepiva il mantenimento o gli alimenti. Invece, il coniuge divorziato può ottenere la pensione di reversibilità solo se non si è risposato ed è titolare di un assegno di mantenimento. La reversibilità, quindi, non spetta all’ex coniuge divorziato cui non sia stato riconosciuto un assegno di mantenimento o che abbiano ricevuto l’assegno una tantum (ossia in un’unica soluzione) e se si è risposato; gli spetta invece se ha intrapreso una semplice convivenza.

Se invece, dopo il divorzio, il defunto si è risposato, allora la pensione di reversibilità viene divisa tra l’ex coniuge divorziato e il nuovo coniuge superstite. La Legge sul Divorzio stabilisce che la ripartizione delle quote della pensione di reversibilità debba essere effettuata dal giudice; su iniziativa di parte.

Monica Pelissero