L’AVVOCATO – I doveri dell’amministratore di condominio. L’obbligo di tenere i registri

L’avvocato Monica Pelissero

Nel condominio vi è l’esigenza di documentare, ai fini di una corretta gestione, sia i rapporti interni tra i condòmini che quelli esterni con i terzi. Per tale motivo vi è la necessità di mettere in grado i condòmini di controllare l’attività dell’amministratore, nonché di assicurare la continuità della gestione consentendo eventualmente all’amministratore subentrante di conoscere quanto compiuto dal suo predecessore.

Prima della riforma introdotta con la L. 220/2012, la materia era affidata al regolamento di condominio, nel quale erano indicati quali registri dovevano essere tenuti e come andava redatta la contabilità.

La L. 220/2012 ha invece dettato una disciplina puntuale della materia, prevedendo espressamente per l’amministratore di condominio l’obbligo di curare:

  1. la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
  2. la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, nel quale sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato;
  3. la tenuta del registro di nomina e revoca dell’amministratore, in cui sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale.
  4. la tenuta del registro di contabilità, in cui sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate.

L’amministratore dovrà inoltre conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio. Inoltre nella formazione dell’elenco dei condòmini, l’amministratore deve aver cura di indicare le esatte generalità ed il recapito presso cui il condomino desidera ricevere gli avvisi. Se l’unità immobiliare è concessa in locazione, vanno riportate le generalità anche del conduttore.

 

Monica Pelissero