L’AVVOCATO – Conviventi di fatto: cosa succede in caso di separazione ai figli minori?
La L. n. 219 del 10.12.2012 e il D.lgs. n. 154 del 28.12.2013 hanno parificato la condizione giuridica di tutti i figli. Pertanto i figli nati da genitori non sposati sono pienamente equiparati ai figli nati da genitori coniugati in tema di affidamento e mantenimento. Quindi se al momento della separazione vi sono figli minorenni sarà necessario, dapprima valutare se vi è un accordo tra i genitori in ordine, appunto, alla collocazione degli stessi e relativamente all’importo dell’assegno per il mantenimento. In caso di mancato accordo, sarà necessario presentare un ricorso al Tribunale ordinario del luogo dove risiedono i figli; non essendo più competente in materia il Tribunale per i minorenni. La regola generale è quella dell’affidamento condiviso; il giudice sarà tenuto, inoltre, a valutare le modalità dei diritti di visita per il genitore non collocatario al fine di stabilire la previsione di tempi equi da trascorrere insieme ai figli dopo la fine della convivenza, nell’esclusivo interesse della prole alla bigenitorialità; l’entità dell’assegno di mantenimento; la ripartizione delle spese e sull’assegnazione della casa familiare. Fondamentale per stabilire l’importo dell’assegno sarà la valutazione delle capacità reddituali ed economiche dei genitori e il tenore goduto dai figli durante la convivenza. Tale contribuzione dovrà essere prevista fintanto che i figli non saranno economicamente autosufficienti, e pertanto anche oltre la maggiore età .
Monica Pelissero