L’AVVOCATO – Canna fumaria e facciata condominiale

Il condominio purtroppo si presta a notevoli litigi; molti dei quali appunto riguardano l’uso della facciata comune. Sul punto, recentemente la Cassazione ha stabilito il principio secondo cui, il diritto del singolo condomino all’installazione di una canna fumaria può essere sacrificato rispetto al diritto all’utilizzazione equa delle parti comuni da parte di tutti i condomini. Occorre inoltre tenere conto del rispetto dell’integrità del decoro architettonico dell’immobile. Infatti gli ermellini confermano l’applicazione dell’art. 1102 del codice civile (Uso della cosa comune) alla vicenda, in quanto il condomino che richiede l’installazione di impianti destinati a servizio esclusivo della propria unità immobiliare – quale appunto una canna fumaria – determina una utilizzazione di parti comuni dell’edificio condominiale. Occorre inoltre considerare che sussiste il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato. E per decoro architettonico dell’edificio non occorre che lo stabile abbia un particolare pregio artistico o storico, né può costituire una esimente la circostanza che la facciata sia già stata interessata da precedenti interventi. Pertanto solitamente tale autorizzazione viene negata; potrebbe costituire una eccezione, il contenuto del regolamento condominiale, qualora contenga una previsione diversa della questione; rendendo superflua la preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale e/o dell’amministratore.

 

Monica Pelissero