Green Pass, ecco le nuove regole dal 1° settembre
Dal 1° settembre, green pass obbligatorio per i trasporti (non quelli urbani e regionali) e a scuola. Lo stabilisce il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111. L’uso della certificazione verde non servirà più solo a teatro, negli eventi al chiuso, per i viaggi all’estero e all’interno di bar e ristoranti, ma sarà ulteriormente allargato.
Intanto, Il green pass, scaricabile sullo smartphone in versione digitale dall’app “Io” oppure stampabile dal sito del Governo, si ottiene con la vaccinazione, dopo essere guariti dal covid o in seguito a un tampone negativo nelle ultime 48 ore. La certificazione, per chi non dispone di strumenti digitali, si può anche ottenere con l’aiuto di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti. Il medico e il farmacista, accedendo con le proprie credenziali al Sistema Tessera Sanitaria, potranno recuperare il green pass del cittadino che fornirà loro il proprio codice fiscale e i dati della Tessera Sanitaria.
Green pass a scuola per tutti
Per riportare, in maniera stabile, in presenza tutte le lezioni scolastiche, le regole dal 1° settembre si fanno più severe, soprattutto per gli insegnanti e il personale scolastico. Tutti i docenti “devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde covid-19”. I professori che non rispetteranno l’obbligo saranno considerati in “assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Il green pass non sarà invece obbligatorio per gli studenti fino alle scuole superiori, mentre gli universitari che vogliono seguire le lezioni in presenza in ateneo dovranno essere in possesso della certificazione verde. Restano, inoltre, le misure in atto, dal distanziamento all’obbligo della mascherina passando per la misurazione della temperatura agli ingressi.
Green pass per i trasporti
Novità anche per i mezzi di trasporto. In buona sostanza, il green pass servirà per tutti i viaggi che comportano un cambio di regione. “È consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi covid-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
- a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasport pubblico locale e regionale”.
Per i treni regionali e metro il green pass non ancora obbligatorio
Green pass quindi obbligatorio per tutti gli aerei – anche per le tratte nazionali -, per le navi che collegano due regioni diverse, per molti dei treni – compresi i Frecciarossa – e per i bus di linea tra diverse regioni. Per il momento è escluso l’utilizzo della certificazione verde sui trasporti urbani e i treni regionali.