Regione Piemonte: strutture extralberghiere, approvata la legge di riordino del settore

Oltre alla classificazione delle strutture ricettive, il testo apre a forme innovative di ricettività a introduce nuove norme per le locazioni turistiche,comprese quelle gestite dai portali online.

Torino, 27 luglio 2017 – Il Consiglio regionale ha approvato oggi il disegno di legge regionale n.203, che disciplina le strutture ricettive extralberghiere: il testo stabilisce la classificazione e le caratteristiche delle strutture, sia esistenti che di nuova costituzione, comprese le locazioni turistiche di abitazioni private, anche quando gestite e da portali online quali Airbnb e Booking.com.

“Con questa legge – dichiara Antonella Parigi, assessora alla cultura e al turismo della  Regione Piemonte – aggiorniamo e riordiniamo un ambito sempre più rilevante all’interno del settore turistico regionale. Questa norma indica regole certe, con l’obiettivo di creare le condizioni migliori per lo sviluppo delle imprese turistiche extralberghiere, con forme e modalità innovative e rispondenti alle esigenze del mercato. Infine, attraverso l’emersione del fenomeno degli affitti di abitazioni private ad uso turistico, sarà possibile avere un quadro più completo dei flussi turistici sul territorio regionale, in particolare per le rilevazioni numeriche e statistiche”.

Per le locazioni turistiche, infatti, oltre a fare riferimento alla normativa nazionale recentemente approvata dal Parlamento, il ddl regionale comprende le unità abitative private gestite in forma diretta e indiretta e prevede alcuni adempimenti: la stipula di una polizza assicurativa e la comunicazione al Comune di riferimento dei dati sugli alloggi affittati, nonché la comunicazione giornaliera degli ospiti e la trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici.

Un’ulteriore novità significativa riguarda le possibili soluzioni ricettive innovative: la legge prevede infatti che, a complemento dell’offerta turistica tradizionale, possano essere attivate nuovi sistemi di accoglienza, da collocare in contesti particolari, come ad esempio le case o camere sugli alberi, le chiatte sui laghi e via discorrendo. Nuove anche le categorie di residenza di campagna categoria e di locanda; quest’ultima è affiancata a quella di affittacamere, per cui viene introdotta la possibilità, anche per gli affittacamere, di assumere la dizione di “room rental” o di “guest house”, nonché di offrire, oltre al servizio di pernottamento, quello di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Le altre categorie classificate sono: bed&breakfast, case appartamenti vacanze e residence, case per ferie, residenze di campagna e ostelli. Per le case ed appartamenti vacanze (detti CAV), è prevista la possibilità di assumere la denominazione di “residence” nel caso di un numero minimo di otto appartamenti, insieme alla presenza di un locale per la portineria e il ricevimento degli ospiti. Ulteriori denominazioni vengono introdotte anche per le case per ferie, tra cui “centri soggiorno”, e dizioni specifiche (quali “vacanza”, “studio”, “sportivo”) nel caso di specifiche finalità delle strutture.È invece demandata a un successivo regolamento attuativo la definizione puntuale di alcuni ambiti della regolamentazione del settore, tra cui i criteri per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (e che interesserebbe strutture quali case cantoniere, fortificazioni, stazioni ferroviarie, ecc.) e alcuni aspetti dell’armonizzazione della norma alla legislazione in materia urbanistica, tecnico-edilizia e di sicurezza.