Lo sapevi che…. Le vacanze: sempre un piacere o a volte anche un dispiacere?

Se le vacanze non si svolgono come previsto in base al contratto di viaggio stipulato con il tour operator è possibile pretendere il risarcimento del danno per i disagi e lo stress subiti. Le prestazioni oggetto del contratto devono essere conformi alla proposta contrattuale visionata e come illustrata nell’opuscolo informativo, documento in base al quale ci si convince a scegliere, quasi sempre, una meta piuttosto che un’altra. Il tour operator infatti, ne risponde anche se la responsabilità è da attribuirsi ad uno dei soggetti prestatori dei singoli servizi compresi nel pacchetto. A nulla rileva il fatto che l’hotel non sia di proprietà dell’organizzatore, o che si raggiunga la località per mezzo di treni, aerei, ecc..; ovvero ancora la circostanza che le escursioni sul posto non siano eseguite con mezzi di proprietà dell’organizzatore. In ogni caso, infatti, il tour operator è responsabile dei terzi prestatori dei servizi compresi nel programma di viaggio. Meglio comunque non aspettare di essere tornati per avanzare le proprie lamentele: prima di rientrare, è consigliabile avanzare un RECLAMO IN LOCO, raccogliere testimonianze e fare fotografie di tutto ciò che è risultato difforme da quanto acquistato. E una volta a casa, inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno al tour operator, preferibilmente entro 10 giorni dall’ultimo giorno di vacanza.

Avv. Monica Pelissero